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Pilates

sviluppa la consapevolezza del proprio corpo, migliora la postura, l’armonia del movimento, la respirazione, l’elasticità e la forza muscolare

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Pole Dance

è sport e danza insieme. Un allenamento cardiovascolare che tonifica gambe, braccia, addome e glutei. Aiuta ad essere più eleganti e aggraziati, oltre che a mantenere la postura corretta. Non ha età

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La nostra Mission

è sport e danza insieme. Un allenamento cardiovascolare che tonifica gambe, braccia, addome e glutei. Aiuta ad essere più eleganti e aggraziati, oltre che a mantenere la postura corretta. Non ha età

Lo Statuto

3440798561

info@pilatesevolution.org

STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ADEGUATO alle NORMATIVE obbligatoriamente PREVISTE dal D.LGS n. 36/2021 COSI’ COME MODIFICATO dal D.LGS N. 163/2022 e dal D.LGS N. 120/2023

 Art. 1 Costituzione, Denominazione e Sede

Sulla base dell’articolo 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36, 37, 38 del Libro 1 del Codice Civile e della Legge 383/2000 è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica  senza fine di lucro denominata “Pilates Evolution – Associazione Sportiva Dilettantistica” con sede a Milano, in Via Mecenate 76-32/34.

Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica  statutaria, se avviene  all’interno dello stesso Comune. E’ data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la Sede legale, ove se ne ravvisi la  necessità, previa deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi  trasferimento di Sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri  nei quali è iscritta.

L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2 Scopi e finalità

L’Associazione Sportiva:

  • con specifico riferimento all’esercizio, in via stabile e principale, ha per scopo l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; in particolare l’Associazione si propone come finalità principale la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo di ogni attività tendente al miglioramento fisico e psichico dell’individuo, in particolare attraverso il Pilates, la Danza, lo Yoga, le Arti Marziali, la Ginnastica, il Nordic Walking e le discipline sportive ad esse collegate;
  • divulga e promuove metodologie del movimento, corsi di aggiornamento per Istruttori certificati, svolge attività di formazione insegnanti e promuove docenti di fama internazionale;
  • sviluppa, promuove, coordina iniziative per rispondere ai bisogni di attività motorio-sportive dilettantistiche a carattere competitivo e non, di uomini e donne di ogni età, religione, condizione sociale e nazionalità, senza alcuna discriminanza;
  • promuove la crescita umana e sociale dei propri soci attraverso l’organizzazione di eventi sportivi, feste, sagre, manifestazioni, percorsi e iniziative culturali, ricreative, educative e formative;
  • sviluppa il proprio compito educativo favorendo l’esperienza comunitaria rivolta alla maturazione della professionalità;
  • opera senza fini di lucro ai sensi dell’Art. 8 sull’associazionismo sportivo, collaborando con altre esperienze sportive, forze sociali e istituzioni per migliorare le leggi, le normative e gli interventi pubblici in materia di sport;
  • concorre alla salvaguardia e allo sviluppo della funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport ispirandosi ai principi di democrazia e pari opportunità, improntando le sue attività alla lealtà e all’osservanza dei principi e delle norme sportive;
  • ha un minimo di 10 iscritti, dei quali almeno 4 con più di 15 anni e 3 che abbiano raggiunto la maggiore età;
  • ha i requisiti richiesti per accedere ai mutui agevolati del Credito Sportivo per l’impiantistica sportiva;
  • potrà svolgere attività accessorie, anche ti tipo commerciale, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale; nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale;
  • potrà esercitare attività diverse da quelle principali, di cui l’Art. 8, comma 1, lettera b, a condizione che l’Atto Costitutivo o lo Statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con Decreto dell’Attività di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze.
  • potrà promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;
  • si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Può inoltre avvalersi, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 3 Associati dell’Associazione

Possono essere Associati all’Associazione Sportiva tutti i cittadini che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto; non sono tuttavia ammessi associati temporanei.

Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto; la presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale; è compito del Consiglio Direttivo ratificare tale ammissione entro 30 giorni. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Gli Associati hanno diritto a frequentare i locali dell’Associazione e a partecipare a tutte le manifestazioni indette dalla stessa. Sono eleggibili alle cariche sociali coloro che:

  • hanno un’anzianità di iscrizione di almeno sei mesi;
  • non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene definitive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
  • non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
  • non abbiano subito sanzioni di sospensione dell’attività sportiva a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

Alle cariche sociali che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili gli Associati che hanno raggiunto la maggiore età, in regola con il pagamento della tessera sociale e di eventuali quote contributive mensili od altre periodicità in relazione all’attività dell’Associazione Sportiva; la tessera sociale e le quote versate non sono trasmissibili né rivalutabili.

Gli Associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie e possono essere sospesi, espulsi o radiati nei seguenti casi:

  • non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, e alle delibere prese dagli organi sociali;
  • si rendessero morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
  • arrecassero danni morali o materiali all’Associazione Sportiva.

Attraverso la sospensione, l’espulsione o la radiazione gli Associati possono ricorrere in prima istanza all’Assemblea degli Associati e, in seconda, agli Organi di Giustizia sportiva. Gli Associati si impegnano a non ricorrere ad altre forme di giudizio all’infuori di quelle previste dal presente statuto.

La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 Art. 4 Gli organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sportiva sono l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Segretario, il Vice-Presidente e il Presidente; le cariche elettive sono a titolo gratuito e volontario.

Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spere sostenute.

Art. 5 L’Assemblea degli Associati

L’Assemblea dell’Associazione Sportiva:

  • è l’organo sovrano dell’Associazione Sportiva, di numero illimitato;
  • è costituita con voto deliberativo dagli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative e che non abbiano in corso sanzioni disciplinari. Gli iscritti non possono delegare la loro rappresentanza ad altri iscritti;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile. I soci minorenni hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e di potervi assistere, prevedendo il voto attraverso l’esercente della patria potestà;
  • le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto;
  • è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, in via straordinaria, qualora lo richiedano un terzo degli associati, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell’Assemblea deve:

  • avvenire almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
  • avvenire mediante l’invio di e-mail o di lettera cartacea, pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e affissione dell’avviso nei locali in cui vengono svolte le attività associative;
  • indicare la data e il luogo della riunione, l’ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un’ora, gli argomenti dell’ordine del giorno e il programma dei lavori.

L’Assemblea dell’Associazione sportiva, alla scadenza del mandato e nei casi di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, è convocata con all’Ordine del giorno:

  • elezione del Presidente;
  • determinazione della composizione del Consiglio Direttivo in base alle specifiche caratteristiche dell’Associazione;
  • elezione, su proposta del Presidente, di uno o più Vice Presidenti e degli altri componenti del Consiglio Direttivo tenendo conto che devono essere comunque attribuite le responsabilità dell’organizzazione e dell’amministrazione;

Le delibere dell’Assemblea e i rendiconti consuntivi devono essere portati a conoscenza degli associati con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione il 50% più uno degli iscritti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, e delibera con voto favorevole della maggiorana dei presenti.

Art. 6 Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Sportiva è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione Sportiva che sviluppa il programma stabilito dall’Assemblea degli Associati.

Esso è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e inc/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  • le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione;
  • la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, del rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel  corso dell’esercizio precedente unitamente al bilancio preventivo dell’anno successivo;
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
  • la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
  • la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
  • la facoltà di stabilire se decentrare l’associazione sia sul territorio nazionale sia in ambito comunitario che estero secondo le norme e i principi che saranno determinati con apposito regolamento;
  • ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;
  • è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario;
  • dura in carica 4 anni, ma decade qualora per dimissioni o altri motivi venisse a mancare la maggioranza dei componenti eletti dall’assemblea;
  • procede all’elezione del Presidente tra i suoi componenti se l’assemblea le ha delegato tale funzione e su proposta del Presidente procede all’attribuzione delle responsabilità associative ad altri Associati;
  • il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società o Associazioni Sportive nell’ambito della medesima disciplina. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7 Il Presidente

Il presidente svolge le seguenti funzioni:

  • ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la rappresentanza nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
  • è eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 5 anni;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo delle sue delibere;
  • stipula gli atti inerenti l’attività associativa;
  • in caso di impedimento o di prolungata assenza ha facoltà di delegare sue funzioni al Vice Presidente.

Il Presidente uscente per scadenza di del termine o altri motivi, è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla sua elezione, tali consegne devono risultare da apposito processo verbale ed essere portate a conoscenza del Consiglio di Presidenza alla prima riunione.

 Art. 8 Il Vice Presidente

 Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 9 Il Segretario e Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti e sigibili.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento  del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 10 Processi verbali

Di tutte le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Segretario e del Tesoriere, deve essere redatto un processo verbale che va trascritto negli appositi libri.

Art. 11 Patrimonio

L’Associazione trae le risorse economiche per  il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità e donazioni;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali e di istituzioni pubblici;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
  • eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione Sportiva Dilettantistica o ad esse pervenuti a qualsiasi titolo.

L’Associazione ha assenza di fini di lucro ai sensi dell’articolo 8 del D.Lgs 36/2021.

I singoli Associati non potranno, in caso di recesso, chiedere all’Associazione la divisione del fondo comune.

In considerazione della natura di Associazione senza scopo di lucro, è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, oltre che ai “soci ed associati”, anche ai “lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto”, vi è estensione del divieto di distribuzione indiretta degli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

  • la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h);
  • la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione dei dividendi dal c. 3, lett. a);
  • l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
  • la cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale di cui all’articolo 2;
  • la corresponsione a soggetti diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiore a 4 punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle Finanze

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

I fondi dell’Associazione sono depositati presso l’Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione ha l’obbligo di redigere il rendiconto economico-finanziario e di farlo approvare dagli organi statutari attraverso la riunione Annuale dei Soci.

Art. 12 Incompatibilità

E’ fatto divieto agli amministratori delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP “ Differenze con previgente normativa (comma 18 bis art. 90 L.289/2002)

Art. 13 Ricorsi

Le denunce per atti contrastanti con lo Statuto sono demandate in prima istanza, al Collegio dei probiviri o al Collegio sindacale se istituito.

Art. 14 Modifiche Statutarie

Lo Statuto può essere modificato solo con decisione dell’Assemblea degli associati, validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In caso di variazioni imposte da leggi dello Stato o dalle Regioni è competente il Consiglio di Presidenza.

Art. 15 Scioglimento dell’Associazione

L’Associazione può essere sciolta per delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Devono essere presenti 2/3 degli associati con diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza aventi diritto.

I beni dell’Associazione, in caso di scioglimento,  dovranno essere devoluti ad altre Associazioni o Enti no profit.

Art. 16 Rinvio delle norme

Per quanto non contenuto del presente Statuto, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente statuto è stato approvato dai soci fondatori all’Atto Costitutivo.
In data 19.11.2016 e revisionato in data 25.11.2023

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